La Corte di cassazione ha affermato: "se rivalutata alla luce della nuova disciplina del c.d. abuso del diritto, che al co. 13 dell'art. 10-bis chiarisce che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili, ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, sul presupposto che, in siffatti casi, non sarebbe più configurabile il reato di dichiarazione infedele, in presenza di condotte puramente elusive ai fini fiscali".
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