In tema di abuso di ufficio, avendo l'art. 323 c.p. la struttura di una norma pre- valentemente in bianco, la condotta può essere identificata soltanto mediante il riferimento alla violazione di leggi concernenti il comparto della pubblica amministrazione, sicché la legge extra-penale finisce con il riempire di senso il precetto penale. Ne consegue che la modificazione della legge la cui violazione è richiesta dal tipo legale dell'abuso d'ufficio reagisce immediatamente sul giu- dizio di disvalore espresso mediante la posizione della fattispecie. In definitiva, a seguito della riformulazione dell'art. 50 del nuovo codice degli appalti in punto di disciplina dei contratti pubblici, cessa di costituire reato, ex art. 2, comma 2, c.p., la condotta inferiore alla nuova soglia.
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