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La Corte di giustizia ha dichiarato: l'art. 3 direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione d'avvocato in uno stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, deve essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che un cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia rientro nello Stato membro in cui è cittadino per esercitarvi la professione con titolo ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.