La Corte di cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui: "L'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416-bis 1 c.p., ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità".
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