Fonte immagine: www.itempi.it
La prima Sezione della Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato contravvenzionale in quanto assorbito nel delitto di tentato omicidio ed elimina la relativa pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Decidendo che la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzano gli estremi, tanto se siano partecipi di un qualche sodalizio mafioso, quanto ne siano estranei. Pertanto, la possibilità di applicare l'aggravante anche nei confronti di chi, pur non organicamente inserito in associazioni mafiose, agisca con metodi mafiosi, è subordinata ad accertamento rigoroso da condurre in maniera oggettiva, tenendo conto del contesto in cui si svolge l'azione, ma sopratutto analizzando il tipo di comportamento posto in essere alla luce della definizione fornita dall'art. 416-bis c.p., espressamente richiamato dal citato art. 7 e le reazioni delle vittime.