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Se, ai fini dell’accertamento della contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool, la nullità a regime intermedio conseguente al mancato avvertimento alla persona da sottoporre al controllo alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., possa ritenersi sanata se non eccepita dall’interessato prima del compimento dell’atto, ovvero immediatamente dopo, ai sensi dell’art. 182, co. 2, c.p.p.; nonché, in caso di risposta positiva, in quali forme e termini l’invalidità debba essere dedotta per evitare la sanatoria, e, in particolare, se la decadenza dall’eccezione presupponga l’instaurazione del rapporto tra l’indagato ed il difensore.