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In tema di lesioni personali colpose, risponde a titolo omissivo ex art. 40, co. 2, c.p., l’allenatore di arti marziali (nella specie, Tae Kwon Do) che ometta di fare indossare il casco agli atleti nel corso di una esercitazione, non impedendo così l’insorgenza di lesioni a carico dell’agonista nel corso del combattimento.
L’allenatore di una disciplina sportiva è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40, co. 2, c.p., a tutela della incolumità degli atleti, sia in forza del principio del “neminem laedere”, sia, quando ci si trovi di fronte ad una attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c. Ne discende che l’omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo, in presenza dei quali l’incidente non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato pregiudizio meno grave per l’incolumità fisica dell’atleta, costituiscono altrettante cause dell’evento.