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Ai fini delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, è precluso al P.m. di avvalersi dei criteri decisori declinati agli artt. 192 e 533, co. 1, c.p.p. con riferimento alla successiva soglia dibattimentale. L’ordinanza con cui il G.i.p. intima al P.m., ai sensi dell’art. 409, co. 5, c.p.p., di formulare l’imputazione, non può eccedere i limiti oggettivi e soggettivi della richiesta di archiviazione. Il Giudice può, tuttavia, procedere ad un’operazione di mera qualificazione giuridica, ferma restando l’identità del fatto storico descritto nel capo d’imputazione.
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