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La Corte di cassazione a Sezioni unite, chiamata a pronunciarsi sulla questione di diritto "se sia abnorme il provvedimento con cui il g.i.p., investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisando anche altri fatti costituenti reato, a carico del medesimo indagato o di altri soggetti non indagati, ordini al pubblico ministero di formulare l'imputazione ex art. 409 c.p.p. in riferimento a questi ultimi", ha stabilito che "esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari e costituisce, pertanto, atto abnorme, sia l'ordine di imputazione coatta ex art. 409, co. 5, c.p.p. nei confronti di persona non indagata, sia il medesimo ordine riferito all'indagato per fatti diversi da quelli per i quali il pubblico ministero abbia chiesto l'archiviazione".