La Corte di cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: "il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto non è ricorribile per cassazione, ad esclusione delle ipotesi previste nel co. 6, art. 409, c.p.p., sia perché espressamente previsto dalla norma, e sia perché il provvedimento di archiviazione non risulta scrivibile nel casellario giudiziale, trattandosi di provvedimento non definitivo, e pertanto viene a mancare 'interesse ad impugnare, on risultando il provvedimento lesivo di alcun interesse dell'indagato".
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