Con riguardo alla compatibilità tra detenzione in carcere, in regime di articolo 41-bis ord. penit., e stato di salute, la Corte EDU ha ribadito che l’art. 3 C.e.d.u. non prevede alcun “obbligo generale” di rilasciare un detenuto per motivi di salute, anche se affetto da una malattia particolarmente difficile da trattare, essendo però necessario, in casi particolarmente gravi, verificare se la corretta amministrazione della giustizia penale richieda l’intervento con misure umanitarie. Nel caso di specie, ha escluso che vi sia stata alcuna carenza nel trattamento delle malattie del ricorrente e che il mantenimento in detenzione dello stesso, alla luce delle cure adeguate fornitegli per le sue molteplici patologie, non abbia costituito un trattamento inumano o degradante. Pertanto, sotto tale profilo la Corte EDU ha concluso che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 3 C.e.d.u.
D’altro canto, con riguardo ai profili di censura inerenti il mantenimento del ricorrente in regime differenziato ex art. 41-bis ord. penit. nonostante il suo progressivo deterioramento cognitivo e le sue molteplici malattie la Corte EDU ha dichiarato, con sei voti contro uno, che c'è stata violazione dell'art. 3 C.e.d.u.
Art. 3 C.e.d.u. - Trattamento inumano e degradante - Detenzione in carcere - Regime art. 41 bis ord. penit. - Stato di salute (Corte EDU, 10 aprile 2025, ric. 4953/22, Morabito c. Italia)
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