Art. 41 C.e.d.u. – Equa soddisfazione – Confisca urbanistica – Risarcimento danno patrimoniale (Corte EDU, Grande Camera, 12 luglio 2023, G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia, n. 1828/06, 34163/07, 19029/11).

Pubblicato il 19 luglio 2023

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accordato ai ricorrenti una somma a titolo di risarcimento in quanto la confisca urbanistica disposta dall’Italia sui terreni e sui fabbricati di proprietà delle società ricorrenti ha causato una violazione dell’art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione.

La causa trae origine da tre ricorsi contro l’Italia presentati alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione da quattro società italiane e da un cittadino italiano rispettivamente in data 21 dicembre 2005, 2 agosto 2007 e 23 dicembre 2011.
In sintesi, l’oggetto della controversia era relativo al rapporto tra alcuni reati di lottizzazione abusiva caduti in prescrizione e dei provvedimenti di confisca urbanistica adottati dalle autorità italiane sui terreni e sui fabbricati di proprietà dei ricorrenti.
In particolare, nella sentenza di merito del 28 giugno 2018 la Grande Camera ha rilevato una violazione del Protocollo n. 1 della Convenzione nei confronti di ciascuno di tutti i ricorrenti, in quanto l'applicazione automatica ai sensi del diritto italiano delle misure di confisca nei casi di urbanizzazione è stata ritenuta sproporzionata (§ 5).
In questo nuovo giudizio relativo al risarcimento del danno, la Corte ha ritenuto che nonostante i terreni ed i fabbricati in questione siano stati restituiti ai ricorrenti, nel caso di specie vi è comunque stata una violazione del diritto di proprietà meritevole di un ristoro economico.
Invero, i giudici di Strasburgo hanno preso in considerazione le domande di risarcimento valutando l'impossibilità di utilizzare il terreno durante il periodo di esecuzione delle misure ablative.
In ragione di ciò, la Corte ha statuito che detta impossibilità di utilizzo dei beni ha integrato una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 ed ha innegabilmente causato ai ricorrenti un danno patrimoniale (§ 45).
La Corte EDU ha quindi stabilito che l’Italia debba pagare ai ricorrenti la somma complessiva di Euro 960.000,000.