In ogni caso di assistenza giudiziaria internazionale l'atto richiesto deve compiersi secondo la lex fori; al contempo, però, le modalità imposte dallo Stato di esecuzione non possono contrastare con le regole inderogabili del Paese istante: sono tali quelle che, in qualsiasi modo, riguardino l'ordine pubblico e tra esse rientrano le norme tese ad assicurare il pieno godimento del diritto di difesa.
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