Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Associazione a delinquere di stampo mafioso - Cass., Sez. II, 13 maggio 2020 (dep. 15 luglio 2020), Perna ed altri, con nota di P. Zarra

Corte di cassazione

La Corte di cassazione ritiene configurata una neoformazione di tipo mafioso laddove sia assente l’assimilazione per rendita di posizione o dell’effettivo utilizzo, a fini propri, dell’avviamento criminale riconducibile al consesso già insistente sul territorio, e, per la contestazione della fattispecie associativa mafiosa occorre sempre verificare, in concreto, se il sodalizio abbia dato dimostrazione dell’effettivo possesso della forza di intimidazione richiesta dalla norma incriminatrice e di essersene avvalsa concretamente. Da ciò ne consegue che non potrà ritenersi una neoformazione mafiosa, qualora si tratti di una formazione di diretta derivazione da clan storico, che riproduce, invero, gli elementi strutturali e persegue le medesime finalità criminali e in cui l’effettiva capacità intimidatoria, riconoscibile all’esterno, si pone in rapporto di continuità spazio-temporale con l’assoggettamento omertoso della popolazione, elemento già presente nel territorio di competenza criminale del sodalizio, condizione mediante cui il clan di nuova denominazione si viene ad avvalere direttamente.