Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Associazione di tipo mafioso - Cass., Sez. I, 24 marzo 2014 (ud. 15 gennaio 2014), Fasciani ed altri

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La condotta partecipativa ad un'associazione di stampo mafioso, pur potendo assumere le più diverse forme e contenuti più svariati, richiede pur sempre, sotto il profilo oggettivo, l'individuazione di un concreto contributo, apprezzabile sul piano causale, che l'indagato e l'imputato abbia dato all'assistenza o al rafforzamento dell'associazione medesima; nonchè sotto il profilo soggettivo, che sia desumibile dai fatti la c.d. affectio societatis, intesa come consapevolezza di appartenenza al sodalizio mafioso e come permanente disponibilità del soggetto ad adoperarsi per l'attuazione del programma del sodalizio; ed è stato in tale ultima ottica in particolare affermato che la condotta partecipativa è attribuibile solo a colui che si trovi in rapporto stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio.