La Corte di cassazione ribadisce il principio secondo cui: "ciò che caratterizza l'associazione di stampo mafioso è l'avvalersi della forza dell'intimidazione del vicolo associativo, cui consegue la condizione di assoggettamento ed omertà, in vista del programma finale dal contenuto eterogeneo, la cui realizzazione è possibile in forza di una presenza organizzativa di persone e di mezzi".
Contenuti correlati
- Giudizio abbreviato - Cass., Sez. I, 19 settembre 2012 (ud. 23 maggio 2012), Andali
- Rinnovazione istruttoria - Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2013 (ud. 5 febbraio 2013), Baccouche
- Mezzi di ricerca della prova - Cass., Sez. II, 21 maggio 2013 (ud. 13 febbraio 2013), Bellino, con nota di A. Serrani
- Rinnovazione istruttoria - Cass., Sez. VI, 12 aprile 2013 (ud. 26 febbraio 2013), Caboni