Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Associazione mafiosa - Cass., Sez. II, 16 aprile 2015 (c.c. 24 marzo 2015), Nesci

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La Corte di cassazione ha ritenuto di dover rimettere il ricorso alle Sez. un. a norma dell'art. 618 c.p.p., demandando il seguente quesito di diritto: «se, nel caso in cui un'associazione di stampo mafioso, nella specie "ndrangheta, costituisca in Italia o all'estero una propria diramazione,
sia sufficiente, ai fini della configurabilità della natura mafiosa, il semplice collegamento con l'associazione principale, oppure se la suddetta diramazione debba esteriorizzare in loco gli elementi previsti dall'art. 416-bis/3 c.p.p.»