La Corte di cassazione ha escluso il carattere mafioso dell’associazione contestata agli imputati e hanno riaffermato l’esistenza, già ritenuta nel processo di primo grado, di due distinti associazioni per delinquere semplici», non essendo stati evidenziati «nè l’utilizzo del metodo mafioso, nè l’esistenza del conseguente assoggettamento omertoso, ed essendo stato escluso che l’associazione possedesse una propria e autonoma “fama” criminale mafiosa
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