La Corte d'Appello di Venezia ha ritenuto che: "è doverosa un'interlocuzione con il Giudice delle leggi ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, co. 1, 2 e 5 della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nella parte in cui non prevede che l'obbligo di fornire un congruo preavviso e l'obbligo di assicurare una ragionevole durata alle proclamate astensioni si applichino altresì a quelle iniziative associative volte a legittimare l'astensione reiterata degli avvocati difensori dalle udienze in iniziative sì cronologicamente distinte ma tra loro, e per espressa dichiarazione dell'Associazione promotrice, collegate e coordinare perché determinate dalle medesime ragioni di protesta".
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