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L'avocazione non può circoscriversi alle ipotesi di inerzia del magistrato in senso stretto, bensì deve, invece, riconoscersi che la valutazione di non fondatezza della notitia criminis, formulata dal Sostituto procuratore sulla base di una diversa lettura dei degli elementi di convincimento raccolti, rientra tra la fattispecie che legittimano l'esercizio del potere di avocazione ai sensi dell'art. 412, co. 2, c.p.p.