Braccialetto elettronico/Misure cautelari - Trib. Siena, Sez. pen., (ord.) 17 settembre 2015, E.G., con osservazioni a prima lettura di R. G. Grassia

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Si segnala ai lettori questo interessante provvedimento emesso dalla Sezione penale del Tribunale di Siena in materia cautelare.


L’ordinanza con cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata dalla difesa, con quella degli arresti domiciliari, si colloca all’interno della dibattuta questione sulla configurabilità o meno di un’autonoma fattispecie cautelare qualora il giudice disponga l’utilizzo del braccialetto elettronico nell’ambito della detenzione domiciliare.


Nella vicenda in oggetto all’imputato era stata applicata la misura degli arresti domiciliari con controllo a distanza ex art. 275 c.p.p. (c.d. braccialetto elettronico) e tuttavia, a causa della materiale indisponibilità di strumenti tecnici idonei, tale misura restava ineseguita. Il Tribunale di Siena, nella sostituzione della misura con quella più afflittiva della custodia in carcere, ha aderito ad un orientamento minoritario secondo il quale la detenzione domiciliare con l’uso di strumenti di controllo in remoto, non costituirebbe una mera modalità di attuazione dei semplici arresti domiciliari, bensì una fattispecie autonoma in presenza di un’incapacità dell’indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento. In mancanza della strumentazione idonea, pertanto, il Tribunale di Siena, pur sollecitando la Questura di Napoli affinché esorti la centrale operativa B.E.T.I. a dare corso all’attivazione del braccialetto elettronico con la massima urgenza, ha disposto il mantenimento nei confronti dell’imputato della misura della custodia cautelare in carcere in attesa della materiale esecuzione della misura degli arresti domiciliari con controllo a distanza (ex art. 275-bis c.p.p.).