Carcere/Trattamenti degradanti - Corte eur. dir. uomo, Sez. X, 22 aprile 2014, G.C. c. Italia

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Fonte immagine: www.corriereitalia.it

La Corte di Strasburgo con la sentenza C.G. c. Italia del 22 aprile 2014 è tornata ad occuparsi della tematica dei trattamenti inumani e degradanti.


Il ricorrente lamentava di non avere ricevuto cure adeguate in relazione alla sua patologia (incontinenza con manifestazioni pubbliche mortificanti che lo avevano indotto a tentare il suicidio). La Corte ha evidenziato come lo Stato italiano abbia reagito con ritardo ingiustificato alla emersione della patologia del ricorrente: dal tentativo di suicidio all’avvio delle cure trascorreva un periodo di due anni e nove mesi. La Corte ha ritenuto quindi che la violazione dell'art. 3 attraverso l’inflizione di trattamenti degradanti possa essere anche l’effetto di condotte non intenzionalmente dirette a produrre la mortificazione. In sintesi: si colpisce la mancata attivazione dello Stato, l’omissione di interventi adeguati ad evitare il decadimento delle condizioni fisiche e psiche del detenuto.


Il ricorrente, inoltre, lamentava anche la violazione dell’art. 3 sotto il (noto) profilo della inadeguatezza delle strutture di accoglienza in relazione al numero di persone ospitate. Sotto tale specifico profilo la Corte ha respinto il ricorso ritenendo che il ricorrente non avesse offerto elementi sufficienti a contrastare quanto documentato dal governo italiano, che ha sostenuto il rispetto dei parametri convenzionali quanto a condizioni carcerarie complessive. Vale la pena di rimarcare come la Corte abbia sottolineato che la adeguatezza della struttura in relazione alle garanzie convenzionali dipenda non solo dallo spazio disponibile, ma anche dalle condizioni complessive (areazione, servizi, accesso effettivo alle ore d’aria, etc). In sintesi: si ribadisce che la mancanza di spazio non è l’unico elemento da considerare per valutare il rispetto delle garanzie convenzionali a meno che non si tratti di casi in lui la limitazione dell’area individuale arrivi ad essere inferiore ai 3 metri quadrati (v. art. 76).


S.R.