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Deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame l’ordinanza reiettiva del reclamo proposto dal detenuto avverso il d.m. di proroga dell’art. 41-bis, co. 2, ord. penit., allorché la motivazione sugli elementi indicati dalla difesa in ordine agli elementi sintomatici della persistente capacità del detenuto di tenere contatti con il clan di appartenenza sia talmente generica e incongrua da doversi considerare inesistente.
Per un commento alla pronuncia in evidenza si rimanda alla nota di Fiorio, La proroga del regime carcerario differenziato: la Suprema Corte impone (finalmente) una motivazione effettiva, in Giur.it., 2014, n. 3, in corso di pubblicazione.