CGUE, Grande Sezione, sent. 5 giugno 2023 – C-204/21

Inadempimento di un obbligo statale - Articolo 19, par. 1, secondo comma, TUE - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Stato di diritto - Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione - Indipendenza dei giudici - Articolo 267 TFUE - Potere di rinvio pregiudiziale alla Corte — Primato del diritto dell'Unione — Competenza in materia di revoca dell'immunità penale dei giudici e in materia di diritto del lavoro, previdenza sociale e pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema,Polonia) conferita alla Sezione disciplinare di detto giudice – Divieto per i giudici nazionali di mettere in discussione la legittimità dei tribunali e degli organi costituzionali o di accertare o valutare la legittimità della nomina dei giudici o dei loro poteri giurisdizionali – Verifica da parte di un giudice del rispetto di taluni requisiti relativi all'esistenza di un tribunale indipendente e imparziale, preventivamente considerata dalla legge come “illecito disciplinare” – Competenza esclusiva per l'esame di questioni relative alla mancanza di indipendenza di un tribunale o di un giudice conferito alla Camera di controllo straordinario e affari pubblici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) – Artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali – Diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Art. 6, comma 1, primo comma, lettere c) ed e), e comma 3, secondo comma – articolo 9, comma 1 – Dati sensibili – Norme nazionali che impongono ai giudici di dichiarare la propria appartenenza ad associazioni, fondazioni o partiti politici, nonché quella alle funzioni esercitate al loro interno, prevedendo l'ostensione dei dati contenuti in tali dichiarazioni.

(scheda di sintesi a cura di Gennaro Gaeta)



69 Da parte sua, l'articolo 19 TUE incarna il valore dello Stato di diritto affermato dall'articolo 2 TUE (sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C 64/16, EU:C:2018:117, punto 32). Per quanto riguarda, più in particolare, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, occorre ricordare che, come tale disposizione prevede, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi e di procedure che garantiscano ai cittadini il rispetto delle loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, cui tale disposizione rinvia, costituisce un principio generale del diritto dell'Unione che discende dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito dagli artt. 13 della CEDU e che ora trova conferma nell'articolo 47 della Carta [sentenza del 15 luglio 2021,Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) , C 791/19, EU:C:2021:596, punto 52 e giurisprudenza ivi citata].
70 Tuttavia, al fine di garantire che gli organi che possono essere chiamati a pronunciarsi su questioni relative all'applicazione e all'interpretazione del diritto dell'Unione siano in grado di fornire una tutela giurisdizionale effettiva, la salvaguardia della loro indipendenza è fondamentale, come confermato dalla giurisprudenza articolo 47, secondo comma, della Carta [sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) , C 791/19, EU:C:2021:596, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].
91 Come ricordato ai punti da 69 a 71 della presente sentenza, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone agli Stati membri di prevedere un sistema di mezzi di impugnazione e di procedure che assicurino che le parti rispettino il loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori contemplati dal diritto dell'Unione, in particolare garantendo che gli organi chiamati, in qualità di giudici, a pronunciarsi su questioni relative all'applicazione o all'interpretazione di tale diritto, soddisfino i requisiti per garantire tale rispetto, compreso quello relativo all'indipendenza e all'imparzialità.
92 Tuttavia, è pacifico che sia il Sąd Najwyższy (Corte suprema) e, in particolare, la Camera disciplinare, che ne fa parte, sia i tribunali generali o amministrativi polacchi possono essere chiamati a pronunciarsi su questioni relative alla domanda o all'interpretazione del diritto dell'Unione come "giudici" di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, cosicché tali giudici devono soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva [v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione c/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) , C 791/19, EU:C:2021:59, punto 55 e giurisprudenza ivi citata].
93 Inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte, le garanzie di indipendenza e imparzialità così richieste dal diritto dell'Unione presuppongono l'esistenza di regole, in particolare per quanto riguarda la composizione dell'organo interessato, la nomina, la durata delle funzioni nonché le cause di astensione, impugnazione e revoca dei suoi componenti, che consentono di fugare ogni legittimo dubbio, nella mente delle parti in causa, circa l'impermeabilità di tale organismo rispetto a fattori esterni e la sua neutralità rispetto a gli interessi concorrenti [sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) , C 791/19, EU:C:2021 :59, punto 59 e giurisprudenza ivi citata].
94 A questo proposito, è importante che i giudici siano protetti da interferenze o pressioni esterne che potrebbero compromettere la loro indipendenza. Le norme applicabili allo status dei giudici e all'esercizio delle loro funzioni devono, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta suscettibili di orientare le decisioni dei giudici interessati, e quindi di escludere qualsiasi mancanza di parvenza di indipendenza o di imparzialità da parte di questi ultimi, idonea a minare la fiducia che la giustizia deve ispirare alle parti in causa in una società democratica e in uno Stato di diritto [sentenza di 15 luglio 2021, Commissione contro Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C 791/19, EU:C:2021:59, punto 60 e giurisprudenza ivi citata].
95 Con riguardo, più in particolare, alle norme che disciplinano il regime disciplinare applicabile ai giudici, risulta quindi da costante giurisprudenza della Corte che il requisito di indipendenza derivante dal diritto dell'Unione e, in particolare, dall'art. 19, comma 1, secondo comma, TUE esige che tale sistema presenti le necessarie garanzie al fine di evitare qualsiasi rischio di utilizzo di tale sistema come sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie. Al riguardo, l'emanazione di norme che definiscano, in particolare, sia le condotte costituenti illeciti disciplinari sia le sanzioni concretamente applicabili, che prevedano l'intervento di un organismo indipendente secondo un procedimento che garantisca pienamente i diritti sanciti dagli artt. 47 e 48 della Carta, in particolare i diritti della difesa,Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) , C 791/19, EU:C:2021:59, punto 61 e giurisprudenza ivi citata].
96 Tuttavia, lo stesso deve, in linea di principio, valere, mutatis mutandis, per quanto riguarda altre norme relative allo status dei giudici e all'esercizio delle loro funzioni, come quelle che disciplinano la revoca della loro immunità penale quando tale immunità è, come nel caso di specie, prevista dal diritto nazionale in questione (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia “Forum Judecătorilor din România” e a. , C 83/19, C 127/19, C 195/19 , C 291/19, C 355/19 e C 397/19, EU:C:2021:393, punto 213).
97 Infatti, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 206 delle sue conclusioni, l'applicazione di siffatte norme rischia di avere importanti conseguenze sia sull'andamento della carriera dei giudici che sulle loro condizioni di vita. Ciò vale certamente per norme come quelle di cui l'articolo 27, comma 1, punti 1a, 2 e 3, della legge modificativa sulla Corte di Cassazione che affida l'applicazione o il controllo alla camera disciplinare, in quanto tale applicazione può portare a un'autorizzazione ad avviare un procedimento penale nei confronti dei giudici interessati, al loro arresto e alla loro custodia cautelare, nonché alla loro sospensione e riduzione del loro compenso.
98 Lo stesso vale anche per le decisioni relative ad aspetti essenziali del diritto del lavoro o dei regimi previdenziali applicabili a tali giudici, come i loro diritti in termini di retribuzione, congedo o protezione sociale, o sul loro eventuale prepensionamento, in particolare per motivi di salute.
99 A queste condizioni, l'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato deve prevedere garanzie atte ad evitare qualsiasi rischio che tali norme o decisioni siano utilizzate come sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie o come strumento di pressione e intimidazione dei giudici che possono, in particolare, dar luogo a un'apparenza di mancanza di indipendenza o di imparzialità da parte di quest'ultima, idonea a minare la fiducia che la giustizia deve ispirare alle parti in causa in una società democratica e in uno stato di diritto (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia “Forum Judecătorilor din România” e a. , C 83/19, C 127/19, C 195/19, C 291/19, C 355/19 e C 397/ 19, EU:C:2021:393, punto 216).
100 A tal fine, è quindi importante che, seguendo l'esempio di quanto richiamato al paragrafo 95 della presente sentenza relativo alle norme applicabili al regime disciplinare dei giudici, le decisioni che autorizzano l'avvio di un procedimento penale nei confronti dei giudici interessati, il loro arresto e detenzione, nonché la loro sospensione o riduzione della loro retribuzione, o le decisioni relative ad aspetti essenziali del diritto del lavoro, della previdenza sociale o dei regimi pensionistici applicabili a questi giudici siano adottate o controllate da un organismo che soddisfa di per sé le garanzie inerenti a un'effettiva tutela giurisdizionale , compresa quella dell'indipendenza [v., per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici ), C 791/19, EU:C:2021:59, punto 80 e giurisprudenza ivi citata].
101 A tal riguardo, occorre rilevare in particolare che la mera prospettiva, per i giudici, di correre il rischio che l'autorizzazione a perseguirli penalmente possa essere richiesta e ottenuta da un organo la cui indipendenza non sarebbe garantita può incidere la propria indipendenza (v., per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) , C 791/19, EU:C:2021:59, punto 82 e giurisprudenza ivi citata ]. Lo stesso dicasi per i rischi di vedere un tale organismo decidere sull'eventuale sospensione delle sue funzioni e una riduzione della sua retribuzione o del suo prepensionamento o addirittura pronunciarsi su altri aspetti essenziali del suo sistema di diritto del lavoro e della previdenza sociale.
102 Tuttavia, nella fattispecie, occorre ricordare che, tenuto conto di tutti gli elementi rilevati e delle considerazioni esposte ai punti da 89 a 110 della sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici )(C 791/19, EU:C:2021:596), cui occorre rinviare, la Corte ha statuito, al punto 112 di tale sentenza, che, nel loro insieme, il contesto particolare e le condizioni oggettive in cui si è verificata l'azione disciplinare Camera, le caratteristiche di quest'ultima e le modalità con cui i suoi componenti sono stati nominati sono tali da far sorgere legittimi dubbi, nella mente dei litiganti, circa l'impermeabilità di tale organo al riguardo di elementi esterni, in particolare, influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo polacco, e alla sua neutralità rispetto agli interessi concorrenti e, quindi, possono comportare una mancanza di apparenza di indipendenza o imparzialità del suddetto organo che può minare la fiducia che la giustizia deve ispirare ai suddetti litiganti in una società democratica e in uno Stato di diritto.