Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Colpa medica - Cass., Sez. IV, 2 gennaio 2018 (21 novembre 2017), Schintu

La Corte di cassazione ribadisce che in capo all'infermiere può essere riconosciuta una responsabilità di tipo omissiva riconducibile ad una specifica funzione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico. Tale posizione di garanzia si ravvisa nell'autonoma professionalità dell'infermiere quale soggetto che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso post-operatorio, proprio al fine di consentire, nel caso, l'intervento del medico.

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