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È responsabile del delitto di interruzione colposa della gravidanza (art. 17, co. 1, legge n. 194 del 1978) il primario di un reparto di ginecologia che ometta di disporre la prosecuzione del tracciato cardiografico, nonostante lo stesso avesse evidenziato la comparsa di tachicardia fetale, e di praticare un immediato taglio cesareo già programmato come intervento urgente ad una paziente ricoverata con una diagnosi di epatogestosi. La Suprema Corte, in particolare, ha escluso che tale condotta sia conforme “a buone pratiche” accreditate dalla comunità scientifica, così come richiesto dall’art. 3, legge n. 189 del 2012, ai fini dell’esclusione della responsabilità penale del sanitario per “colpa lieve”.