Ai fini del rapporto tra i delitti di falsità commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e di abuso d’ufficio, la clausola di riserva contenuta nell’art. 323 c.p., che prescrive la prevalenza del fatto più grave, esclude il concorso a patto che le due fattispecie considerino lo stesso fatto concreto, a prescindere dall’identità del bene giuridico tutelato. Il margine di operatività delle clausole di riserva deve essere, infatti, definito facendo ricorso al criterio dell’idem factum, previsto dall’art. 649 c.p.p., poiché anch’esse presentano una funzione di contenimento dell’ordinamento punitivo.
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