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La questione posta dinanzi al Tribunale di Treviso era quella di stabilire se chi manomette/altera il cronotachigrafo di un veicolo incorra nella sanzione amministrativa, di cui all'art. 179, co. 2, codice della strada, o se, invece, nella sanzione penale, di cui all'art. 437 c.p., o ancora se debba rispondere sia penalmente che dal punto di vista amministrativo.
Esistendo una specifica disciplina che regolamenta il concorso tra norme, art. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689, la quale stabilisce la prevalenza della norma speciale, non è consentita la contemporanea applicazione di due diverse norme disciplinanti la medesima fattispecie, ma è necessario applicare solo quella che si pone in rapporto di specialità rispetto all'altra.