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Integra una ipotesi di concorso doloso nel reato colposo la condotta del medico gestore di una casa di riposo per anziani il quale, dopo la esplosione un termo-camino cagionata da imperizia nel montaggio ascrivibile all’istallatore, ometta l’immediato trasferimento in idonea struttura sanitaria di una anziana ospite rimasta ustionata, apprestando egli stesso cure che sapeva essere del tutto inadeguate rispetto ai protocolli scientifici, così cagionandone la evitabile morte dopo 12 ore di agonia; infatti, avendo egli agito allo scopo di impedire che emergessero le gravi carenze igieniche ed organizzative nelle quali versava la casa di riposo, l’impiego dello strumentario concettuale elaborato dalla Suprema Corte nella sentenza Tyssenkrupp induce a qualificare come dolo eventuale, e non già come colpa, l’elemento soggettivo del reato. Di esso risponde, invece, a titolo di colpa l’installatore del camino esploso, essendo ammissibile un diverso titolo di compartecipazione soggettiva al medesimo fatto.