Il giudice dell’esecuzione non può revocare la condanna rilevando la mancata integrazione dei presupposti di procedibilità. Il sopravvenuto regime di procedibilità a querela, non integrando un elemento costitutivo della fattispecie penale, da cui dipenda la sua accertabile esistenza, non è idoneo a produrre l’abolitio criminis, capace di prevalere sul giudicato e di determinare la revoca della sentenza di condanna in sede esecutiva
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