Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Condizioni di procedibilità - Cass., Sez. I, 16 gennaio 2020 (c.c. 3 novembre 2019), C.

Corte di cassazione

Il giudice dell’esecuzione non può revocare la condanna rilevando la mancata integrazione dei presupposti di procedibilità. Il sopravvenuto regime di procedibilità a querela, non integrando un elemento costitutivo della fattispecie penale, da cui dipenda la sua accertabile esistenza, non è idoneo a produrre l’abolitio criminis, capace di prevalere sul giudicato e di determinare la revoca della sentenza di condanna in sede esecutiva