Qualora il giudice di appello, nel dichiarare la prescrizione erroneamente non rilevata dal giudice di primo grado, emetta una sentenza "neutra", nel senso che, sulla base del contenuto motivazionale della sentenza di secondo grado, l’accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuzione all’imputato, già operato in primo grado, deve risultare integralmente ribadito e non scalfito da ragionevoli dubbi, di modo che la declaratoria di estinzione non altro significhi se non una oggettiva presa d’atto del rintocco prescrizionale su una fattispecie altrimenti destinata alla conferma della condanna, deve confermare la confisca disposta in primo grado.
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