La Corte di cassazione ha stabilito che: "l'applicabilità della confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati venatori richiamati dall'art. 28, secondo comma della Legge n. 157/1992, è possibile solo in caso di condanna e non risulta quindi applicabile la disciplina di cui all'articolo 6 I. n.152/75. Quest'ultima prevede una più ampia ipotesi di confisca obbligatoria di cose intrinsecamente pericolose, costituenti corpo di reato, anche se in concreto non sia stata pronunciata condanna ed è applicabile solo in caso di specifica contestazione di violazione in materia di armi e munizioni".
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