In forza della natura, recettizia e non dinamica, del rinvio operato dall’art. 1, comma 200, della l. n. 228 del 2012 all’art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, le modifiche introdotte dall’art. 20 della l. n. 161 del 2017 al citato art. 52 non si applicano ai rapporti tra creditori ipotecari o pignoranti e Stato con riferimento alle procedure di confisca precedenti l’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011. Pertanto, ai procedimenti instaurati ai sensi dell’art. 1, comma 194, della l. n. 228 cit. non è applicabile la più restrittiva condizione prevista dall’ innovato art. 52 cit., in punto di dimostrazione della buona fede e dell’incolpevole affidamento da parte del titolare di diritti reali di garanzia costituiti in tempo precedente al sequestro.
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