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La Corte di cassazione si è pronunciata in merito alle interferenze tra la confisca di prevenzione e quella prevista dall'art. 12-sexsties L. 7 agosto 1992, n. 356, le quali pur presentando evidenti differenze ontologiche e strutturali hanno elementi in comune sia dal punto di vista funzionale, in quanto dirette ad intervenire sui patrimoni ritenuti in via presuntiva illeciti senza dover dimostrare la specifica provenienza da delitti, sia dal punto di vista strutturale dal momento che entrambe le figure prevedono lo stesso presupposto della sproporzione tra redditi e disponibilità, sebbene collegati in un caso alla pericolosità soggettiva, nell'altro ad una sentenza di condanna.
Su questi aspetti controversi è intervenuta più volte la Corte, sottolineando anche attraverso questa sentenza che sebbene abbia escluso che tra le due tipologie possa ipotizzarsi un vero e proprio ne bis in idem, tuttavia ha ritenuto prospettabile una sorta di preclusione processuale che si caratterizza per una minore stabilità rispetto al giudicato vero e proprio.
La corte ha perciò concluso affermando che la preclusione può operare solo in presenza di pronunzie aventi ad oggetto i comuni presupposti delle due ipotesi ablatorie.