Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Confisca di prevenzione - Cass., Sez. I, 31 luglio 2014 (c.c. 27 febbraio 2014), Ferrari ed altri

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La prima Sezione della Corte di cassazione ha annullato il decreto impugnato, limitatamente alle statuizioni adottate nei confronti degli istituti bancari ricorrenti. Il Giudice del rinvio, pertanto, dovrà attenersi al seguente principio di diritto: tutti gli istituti bancari rimasti vittime dei delitti di truffa o appropriazione indebita all'atto di erogazione dei mutui, in forza dei quali erano state iscritte ipoteche sugli immobili confiscati, devono essere considerati terzi estranei ai reati posti in essere dal soggetto nei cui confronti è disposta la misura di prevenzione patrimoniale e, pertanto, nei loro confronti non può essere ordinata la cancellazione della trascrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari.