Fonte immagine: www.infoinsubria.com
La Suprema Corte ha escluso che le misure di prevenzione patrimoniali abbiano natura sanzionatoria, richiamando le decisioni della Corte europea (sentenze 22 febbraio 1994 sul caso Raimondo, decisione 15 giugno 1999, Prisco), in quanto la misura di prevenzione ha una funzione e una natura ben distinta rispetto a quella della sanzione penale. Ne consegue l’inapplicabilità alla confisca di prevenzione dei principi affermati nella nota recente sentenza Grande Stevens c. Italia, in quanto il presupposto della misura di prevenzione non è un "illecito" di qualsivoglia natura, bensì una "condizione".