la Corte europea dei diritti dell’uomo chiamata a pronunciarsi circa la compatibilità convenzionale della confisca di prevenzione con le principali norme che regolano la c.d. “materia penale” (artt. 7, 6 § 2 CEDU e art. 4 Prot. Add. CEDU),ne ha affermato la legittimità, escludendo che essa abbia una natura giuridica equiparabile alle sanzioni penali.
Secondo la Corte, infatti, tale misura ablatoria possiede «natura ripristinatoria» («restorative and not punitive nature») in quanto mira a garantire che il crimine non paghi e a prevenire l’ingiusto arricchimento («ensure that crime does not pay and to prevent unjust enrichment»).
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