Il Tribunale di Treviso al fine di sciogliere l'intricata questione relativa al rapporto tra provvedimenti ablatori penali e procedura fallimentare ha stabilito che: "valorizzando il tenore dell'art. 322-ter c.p., l'aspetto prevalente e assorbente della disponibilità dei beni appresi alla procedura fallimentare rispetto a quello della titolarità formale del diritto alla proprietà in capo all'indagato/condannato - che è stato privato del reale potere di fatto sui beni che è quello che rileva in capo penale - conduce a ritenere il che il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente che intervenga in fase successiva alla dichiarazione di fallimento non possa incidere sui beni già appresi dalla procedura".
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