La corte di cassazione ha stabilito che: "sulla base della normativa previgente le modifiche normative apportate dalla legge n. 161 del 2017 e, quindi, facendo applicazione della regola espressa dall'art. 91 disp. att. cod. proc. pen. con il richiamo alla regola generale di cui all'art. 590 cod. proc. pen., il giudice chiamato a risolvere ogni questione inerente il sequestro preventivo è il giudice che procede"
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