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La Corte di cassazione a Sezioni unite rende note le motivazioni sulla configurabilità o meno di un conflitto di competenza tra pubblico ministero e giudice, considerandolo nell'ambito dei “casi analoghi” previsti dall'art. 28, co. 2, c.p.p.
Al quesito, attinente alla individuazione dell'autorità giudiziaria competente ad effettuare la liquidazione dei compensi al consulente tecnico del p.m., la Corte di legittimità ha osservato che non sia configurabile, neppure come “caso analogo”, un conflitto di competenza tra il p.m. e il giudice.