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I reati fine di cui al processo, commessi nell’area lombarda e milanese, per la particolare natura degli stessi e per la particolare aggravante contestata, sono di competenza del Gip del Tribunale di Milano. Infatti, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la connessione oggettiva ex art. 12 c.p.p. lett. b fondata sull’astratta configurabilità del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p.p., co. 2, fra distinte fattispecie di reato è idonea a determinare lo spostamento della competenza solo nel caso in cui il disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi. Diversamente esso produce i suoi effetti solo dal punto di vista sostanziale per quanto attiene alla determinazione della pena, giacchè l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale.