Le Sezioni Unite hanno affermato che non può essere ritenuta dal giudice in sentenza la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico di cui all’art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora la natura fidefacente dell’atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo d’imputazione mediante l’espressa indicazione di tale natura o l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso il richiamo della predetta disposizione di legge, non essendo sufficiente il mero riferimento all’atto.
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