L'art. 521 c.p.p. stabilisce che il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione. Questa facoltà - che risponde all'esigenza, in capo al giudice, di inquadrare la condotta accertata nei suoi più corretti termini giuridici - si deve conformare a due criteri essenziali, connessi: l'identità del fatto ritenuto in sentenza rispetto a quello contestato e l'assenza di ogni pregiudizio in punto di esercizio del diritto di difesa rispetto allo stesso.
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