La Corte di cassazione ha ribadito il principio espresso con la sentenza n. 170/2023 della Corte cost. secondo cui: "le chat costituiscono non mera documentazione acquisibile ex art. 234 c.p.p., ma "corrispondenza informatica" che quindi deve essere acquisita attraverso un provvedimento di sequestro ex art. 254 c.p.p.".
Ancora la Corte afferma che i dati acquisiti in modo illegittimo non sono utilizzabili neppure nella fase delle indagini e a fini cautelari.
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