Nell’ambito di procedimenti penali in contumacia a carico di VB, per fatti consistenti nel traffico di stupefacenti e nella detenzione di armi in banda organizzata, dal Tribunale penale specializzato della Bulgaria sono state poste le seguenti questioni pregiudiziali sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Questioni pregiudiziali:
1) Se l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343 debba essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale che condanni l’imputato in contumacia, senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, di menzionare esplicitamente il diritto dell’imputato alla riapertura del processo, riconosciutogli ai sensi dell’articolo 9 di detta direttiva, affinché l’imputato possa essere successivamente informato di tale diritto, in particolare al momento del suo arresto ai fini dell’esecuzione della pena. La questione si pone in considerazione del fatto che il diritto nazionale non prevede che la persona condannata in contumacia sia informata del diritto alla riapertura del processo al momento del suo arresto ai fini dell’esecuzione della pena; esso non prevede neppure la partecipazione di un organo giurisdizionale all’emissione di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione della pena.
2) Se l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343, in particolare la seguente espressione: “siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9”, debba essere interpretato nel senso che trattasi di un’informazione relativa a un diritto alla riapertura del processo riconosciuto ufficialmente, oppure se trattasi dell’informazione del diritto di richiedere una siffatta riapertura, dovendosi valutare successivamente la fondatezza della domanda.
3) Se sia compatibile con l’articolo 9 della direttiva 2016/343 e con il principio di effettività una norma nazionale, quale l’articolo 423, paragrafo 3, NPK (codice di procedura penale bulgaro), che obbliga la persona che faccia richiesta di nuovo processo, in quanto essa era assente e non ricorreva alcuna delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, a comparire di persona dinanzi al giudice perché esso esamini tale richiesta nel merito.
Giudizio della Corte:
- «L’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che esso non impone al giudice nazionale, in caso di condanna in contumacia, quando non sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva suddetta, di menzionare espressamente nella sentenza di condanna il diritto ad un nuovo processo».
«Poiché la Corte ha risposto in senso negativo alla prima questione presentata nella causa C 430/22, non occorre rispondere alla seconda questione nella medesima causa, né alla questione presentata nella causa C 468/22, in quanto, come osservato al punto 17 della presente sentenza, la questione del contenuto dell’informazione da fornire alla persona condannata in contumacia, quale previsto al punto 18 della presente sentenza, ad avviso del giudice del rinvio, si pone soltanto in caso di risposta affermativa alla prima questione».
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8, paragrafo 4 – Diritto di presenziare al processo – Procedimenti in contumacia – Riapertura del processo – Notifica al condannato in contumacia del suo diritto alla riapertura del processo .
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