Corte EDU, Sez. I, 17 giugno 2021, Galan c. Italia

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La Corte europea ha escluso, nel caso di specie, che la c.d. Legge Severino (l. 28 novembre 2012, n. 190), nella parte in cui prevede l'ineleggibilità e la decadenza da da cariche elettive a causa dell'intervento di una condanna definitiva per una certa categoria di reati, contrasta con gli artt. 7 e, 13 CEDU, laddove prevedono il divieto di retroattività sfavorevole della legge penale e il diritto dell'accusato a un ricorso effettivo.

Secondo la decisione, che condivide la posizione di alcuni pronunciamenti della giurisprudenza costituzionale interna, le limitazioni al diritto di elettorato passivo e alla permanenza in carica dell'eletto non sono sanzioni sostanzialmente penali alla luce del diritto vivente della Corte: ne consegue che è possibile, per il legislatore nazionale, prevedere la loro applicazione retroattiva, a fatti antecedenti l'entrata in vigore della legge istitutiva delle limitazioni in questione, senza incorrere nell'infrazione convenzionale. Questa prospettiva di retroattività, inoltre, è coerente con l'obiettivo del legislatore di impedire ai condannati per reati di particolare allarme sociale di far parte delle istituzioni elettive.

Sul piano dell'effettività del ricorso, infine, si sottolinea che la procedura prevista dal sistema interno, per cui la decisione sulla decadenza del parlamentare viene prima adottata da un organo interno all'istituzione e poi convalidata dalla Camera di appartenenza, non consente di considerare ineffettivo il controllo né, si aggiunge, il difetto di un intervento giurisdizionale in questa materia conduce ad altra conclusione, considerando le prerogative costituzionali esistenti.