Corte EDU, Sez. IV, 5 aprile 2022, Calin c. Romania

• Art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u. – Diritto di proprietà - Sequestro dei beni – Eccessiva lunghezza - Mancanza di opportunità di impugnare efficacemente il sequestro – Violazione.
• Art 6 § 1 C.e.d.u. - Eccessiva durata dell'indagine penale – Violazione.

Nella sentenza Călin c. Romania (n. 54491/14), il ricorrente, Oprea Călin, è un cittadino rumeno, vive a Bucarest e ha subito il sequestro di appartamento, auto e denaro nell’ambito di un'indagine penale a suo carico nell'aprile 2003 per l’accusa di aver violato regole penali in tema di prestiti bancari. Il ricorrente era un membro del consiglio di amministrazione della banca. Le accuse sono state ritirate nel gennaio 2014.
Il ricorrente lamentava il fatto che la sua proprietà sia stata sequestrata per un periodo di tempo eccessivo in violazione dell'art. 6 § 1 C.e.d.u. e dell'art. 1 del Prot. n. 1 C.e.d.u., non avendo, peraltro, egli avuto la possibilità di impugnare il provvedimento. La Corte e.d.u. ha sottolineato come il sequestro di beni durante un procedimento penale, pur essendo misura temporanea e pur non comportando un trasferimento di proprietà, incide comunque sulla disponibilità del bene (v. in tal senso, Stołkowski v. Poland, no. 58795/15, § 53, 21 December 2021; Cernea v. Romania, no. 7486/12, § 42, 18 December 2019). Pertanto, in considerazione della durata del sequestro dei beni, del loro valore, della mancanza di opportunità di contestare efficacemente la misura irrogata, la Corte sovranazionale ha ritenuto che nel caso di specie non sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra l’interesse generale della società e gli interessi del ricorrente, il quale ha sopportato un onere eccessivo. Di conseguenza c'è stata una violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u.
Il ricorrente, inoltre, lamentava l’eccessiva durata del procedimento, sostenendo che l'indagine penale nei suoi confronti era stata inutilmente prolungata da numerosi periodi di inattività e diversi conflitti di giurisdizione, tutti imputabili alle autorità. La Corte e.d.u., rifacendosi al leading case “Vlad e altri c. Romania (nn. 40756/06 e altri 2, 26 novembre 2013), e rilevando come, al pari di quanto evidenziato in Brudan c. Romania (n. 75717/14, § 88, 10 aprile 2018), non era nel caso di specie presente alcun ricorso interno per denunce simili a quelle sollevate dal ricorrente, la durata del procedimento è da ritenersi eccessiva e non idonea a soddisfare il requisito della durata ragionevole. Di conseguenza, a parere della Corte e.d.u., vi è stata violazione dell’art. 6 § 1 C.e.d.u.