Con questa decisione la Corte di Strasburgo ha accertato la violazione dell'art. 4, Protocollo n. 7 C.e.d.u. da parte dell’Islanda, nei confronti di due ricorrenti, che si dolevano di aver subito un bis in idem in materia di violazioni tributarie. In particolare, in una prima procedura, i ricorrenti erano stati perseguiti per gli illeciti fiscali attraverso un procedimento amministrativo terminato con l’applicazione di una sanzione a titolo di sovrattassa, oltre al recupero dell’imposta. Successivamente, gli stessi ricorrenti avevano subito un processo penale ed una condanna per reati fiscali aggravati. La corte ha prioritariamente evidenziato che entrambi i procedimenti avevano natura penale nel senso autonomo dell’art. 6. C.e.d.u., applicando i cc.dd. Engels criteria; inoltre, ha accertato che entrambi i procedimenti avevano ad oggetto i medesimi fatti; infine, la Corte ha affermato che le procedure non erano sufficientemente interconnesse (diversamente dal recente caso A.B. c. Norvegia) e pertanto vi era stata una vera e propria duplicazione contraria all’art. 4, Prot. 7 c.e.d.u, superando così le eccezioni formulate in tal senso dallo stato resistente. Infatti, sebbene la norma non escluda a priori l'esecuzione di procedure amministrative e penali parallele in relazione allo stesso fatto illecito, questi procedimenti devono tuttavia avere una connessione sufficientemente stretta nel tempo e nella sostanza, circostanza che non è stata riscontrata nel caso di specie. In tal senso, dirimente è stata la durata eccessiva del processo penale, che è proseguito per oltre 4 anni dopo la definizione irrevocabile del procedimento sanzionatorio amministrativo, situazione inconciliabile col diritto del ricorrente (direttamente protetto dalla disposizione invocata) a non subire una prolungata incertezza processuale in relazione alle conseguenze del medesimo comportamento. A. Faberi
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