Costituzione parte civile - Trib. Roma, Sez. X, (ord.) 17 novembre 2015, Brugia ed altri

mafia360ed06231_44285223_300.jpg

Fonte immagine: www.avvenire.it

Nell’ambito del processo Mafia Capitale, si segnala ai lettori l’ordinanza del Tribunale di Roma, X sezione, con cui si è disposto in ordine alle richieste di costituzione di parte civile di persone fisiche ed enti o associazioni non riconosciute. I giudici, dopo aver richiamato la recente giurisprudenza (Cass. 4060/07; Cass. 23288/14) e aver precisato che le persone giuridiche e gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma anche quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o l’identità dell’ente stesso, ossia con l’offesa all’interesse perseguito dal sodalizio e posto in essere nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza e azione, escludono la costituzione di parte civile di quegli enti che non risultano danneggiati dai reati contestati, sia per assenza dei fini costituiti dalla lotta e dalla prevenzione del fenomeno mafioso, dall’assistenza alle vittime della mafia e dal contrasto dei fenomeni di corruttela, estorsione ed usura, sia per una mancata specificazione, nelle depositate richieste, dei danni derivanti dalla condotte addebitate, con la sola presentazione di un quadro generico e non concreto.