La Corte ha stabilito che : in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., quanto al soggetto cui sia contestato il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte (come per molti aspetti nel caso di specie) o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari
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